{"id":5732,"date":"2015-06-24T11:42:57","date_gmt":"2015-06-24T09:42:57","guid":{"rendered":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/?page_id=5732"},"modified":"2025-03-18T11:21:28","modified_gmt":"2025-03-18T10:21:28","slug":"imu","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/comune\/uffici-e-sportelli-comunali\/imu\/","title":{"rendered":"IMU"},"content":{"rendered":"<div class=\"three_fourth \" ><\/div>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Le indicazioni aggiornate sulla nuova Imposta Municipale Unica<\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\">NORMATIVA IMU DI CARATTERE GENERALE<\/h2>\n<hr \/>\n<p><strong>Il 16 GIUGNO 2025 scade il termine per il pagamento della rata di ACCONTO \u00a0\u00a0IMU 2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Di seguito si riportano le principali disposizioni in materia\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>NOVITA\u2019 2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nuove aliquote IMU 2025<\/strong><\/p>\n<p>Sono state approvate (col nuovo prospetto ministeriale) le aliquote IMU per l\u2019anno 2025 che divergono da quelle degli anni precedenti ..<\/p>\n<p>Le aliquote approvate sono le seguenti:<\/p>\n<p>-aliquota 0,6% per abitazioni principali di lusso (categoria catastale A1 A8 A9)<\/p>\n<p>-aliquota 0,05% per fabbricati rurali strumentali<\/p>\n<p>&#8211;<strong><u>aliquota 1,06% per tutti gli altri immobili<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Si consiglia di utilizzare le nuove aliquote anche per il pagamento della rata di acconto.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nei documenti allegati \u00e8 possibile scaricare la delibera ed il prospetto deliberati<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Variazione tasso di interesse legale 2025<\/strong><\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2025 gli interessi legali scendono dal 2,5% al 2%, come previsto dal Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze 10 dicembre 2024.<\/p>\n<p>Gli interessi legali trovano il loro punto di contatto con<strong>\u00a0i tributi locali in materia di interessi applicabili in caso di ritardato pagamento o di rimborso di quanto pagato in eccedenza, nonch\u00e9 nell\u2019ambito della disciplina del ravvedimento operoso.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Riforma del sistema sanzionatorio D. Lgs. 87\/2024<\/strong><\/p>\n<p>Per le violazioni commesse dal 1\u00b0 settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta dal 30 al 25%<br \/>\nQuindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso \u00e8 applicata nelle seguenti misure:<\/p>\n<ul>\n<li>0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;<\/li>\n<li>1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14\u00b0 giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;<\/li>\n<li>1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30\u00b0 giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;<\/li>\n<li>3,125% (1\/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;<\/li>\n<li>3,572% (1\/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.<\/li>\n<li>4.17% (1\/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all&#8217;articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Ordinanza Cassazione n. 3059 del 6\/2\/2025<\/strong><\/p>\n<p>A decorrere dall\u2019anno 2025 in forza della ordinanza sopra citata \u00e8 sospesa la tassazione dei fabbricati collabenti salvo siano oggetto di interventi di ristrutturazione.<\/p>\n<p><strong>NOVITA\u2019 2024 confermate per il 2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Nuovo modello di dichiarazione IMU <\/strong><\/p>\n<p>Con Decreto\u00a0MEF 24 APRILE 2024\u00a0\u00e8 stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione IMU, scaricabile -con le relative istruzioni tra i documenti allegati.<\/p>\n<p>Si ricorda che dal 2022 sono esenti da IMU i beni merce delle imprese costruttrici e che in base alle recenti disposizioni giurisprudenziali per fruire del beneficio la DICHIARAZIONE IMU DEVE ESSERE PRESENTATA A PENA DI DECADENZA ENTRO IL TERMINE DI LEGGE e non \u00e8 possibile il ravvedimento in caso di mancata tempestiva presentazione.<\/p>\n<p>Nelle istruzioni sono specificati i casi (residuali) in cui la dichiarazione IMU \u00e8 obbligatoria. Essa pu\u00f2 essere presentata per via telematica o in formato cartaceo. E\u2019 per\u00f2 obbligatoria la dichiarazione telematica per segnalare il diritto all\u2019esenzione per gli immobili occupati abusivamente di cui alla lettera g bis) dell\u2019art. 1, comma 759, Legge 160\/2019.<\/p>\n<p><strong>Nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali<\/strong><\/p>\n<p>Con decreto MEF 24 aprile 2024 \u00e8 stato inoltre approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per ENC (ENTI NON COMMERCIALI) e relative istruzioni.<\/p>\n<p>Il nuovo modello dovr\u00e0 essere utilizzato per la trasmissione &#8211;<strong>esclusivamente telematica<\/strong> -della dichiarazione IMU ENC relativa all\u2019anno di imposta 2023, entro il termine del prossimo 30 giugno ed \u00e8 scaricabile tra i documenti allegati.<\/p>\n<p>Si ricorda che per gli ENC la dichiarazione deve essere presentata tutti gli anni e deve riguardare la totalit\u00e0 degli immobili posseduti dagli Enti Non Commerciali.<\/p>\n<p><strong>Variazione tasso di interesse legale 2024<\/strong><\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2024 gli interessi legali scendono dal 5% al 2,5%, come previsto dal Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze 29 novembre 2023\u00a0Gli interessi legali trovano il loro punto di contatto con<strong>\u00a0i tributi locali in materia di interessi applicabili in caso di ritardato pagamento o di rimborso di quanto pagato in eccedenza, nonch\u00e9 nell\u2019ambito della disciplina del ravvedimento operoso.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modifiche allo statuto del contribuente<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 stato oggetto di profonda revisione lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE (Legge 27 luglio 2000, n. 212). In particolare \u00e8 stato introdotto- per gli atti impugnabili davanti al giudice tributario che non siano automatizzati o di pronta liquidazione &#8211; l\u2019obbligo, a pena di annullabilit\u00e0, dell\u2019attivazione del contraddittorio preventivo e sono stati riformati gli istituti dell\u2019interpello e dell\u2019autotutela, prevedendo specifici casi di autotutela obbligatoria; tali istituti saranno oggetto di specifica regolamentazione in sede di riesame dei regolamenti IMU e delle entrate comunali.<\/p>\n<p><strong>Ampliamento del concetto di immobile esente per gli enti non commerciali<\/strong><\/p>\n<p>La legge finanziaria per l&#8217;anno di imposta 2024\u00a0 (art. 1, comma 71, legge 213\/2023) ha ampliato il concetto di immobile esente per gli enti non commerciali stabilendo che, ai fini dell\u2019esenzione dall\u2019IMU, gli immobili (anche in assenza di utilizzo concreto) se strumentali alle destinazioni previste dalla norma agevolativa si intendono \u201cposseduti\u201d anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle societ\u00e0, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciale) nonch\u00e9 a un OICR, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell\u2019immobile,\u00a0<strong>con modalit\u00e0 non commerciali<\/strong>, esclusivamente attivit\u00e0 assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto\u00a0<strong>e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente<\/strong>\u00a0 <strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Resta inteso che\u00a0 l\u2019attivit\u00e0 deve essere svolta in forma gratuita o con corrispettivo simbolico e che\u00a0 l\u2019onere probatorio grava sul contribuente, alla luce del consolidato principio in base al quale, poich\u00e9 le esenzioni in campo tributario sono eccezioni alla regola generale di applicazione del tributo, non solo devono essere oggetto di interpretazione letterale, con esclusione di quella analogica, ma comportano che sia il contribuente a dover dimostrare la puntuale sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.<\/p>\n<p><strong>Normative 2023 confermate per il 2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Misura della riduzione IMU\u00a0per i pensionati residenti all\u2019estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale<\/strong><\/p>\n<p>La riduzione dell\u2019imposta per i pensionati residenti all\u2019estero con pensione maturata in regime di\u00a0convenzione internazionale con l\u2019Italia <strong>torna ad essere pari al 50%<\/strong> dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5%<\/p>\n<p>(- Art. 1, comma 743, Legge 234\/2021).<\/p>\n<p>La riduzione si applica solo sull\u2019abitazione e non sulle pertinenze.<\/p>\n<p>Hanno diritto alla riduzione IMU solo i\u00a0<strong>residenti all\u2019estero<\/strong>\u00a0titolari di una\u00a0<strong>pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l\u2019Italia \u00a0(ossia chi ha maturato contributi sia in Italia che in uno degli stati esteri\u00a0 in convenzione\u00a0<\/strong>con l\u2019Italia sotto indicati). Il calcolo in \u201cregime di convenzione internazionale\u201d comporta infatti che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e\u00a0parte dei contributi in un Paese estero \u201cconvenzionato\u201d: in forza di queste convenzioni i contributi\u00a0vengono totalizzati.<\/p>\n<p>Gli Stati esteri convenzionati con l\u2019Italia sono i seguenti: Stati Membri UE, Regno Unito, Svizzera , Islanda, Liechtenstein , Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Qu\u00e9bec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell\u2019ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d\u2019America), Uruguay, Venezuela. (<a href=\"https:\/\/www.inps.it\/NuovoportaleINPS\/default.aspx?itemdir=50590&amp;lang=IT\"><strong>fonte INPS<\/strong><\/a>)<\/p>\n<p>*I Paesi dell\u2019ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)<\/p>\n<p>Per beneficiare della riduzione \u00e8 necessario presentare\u00a0<strong>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta la presenza dei requisiti richiesti (modello allegato n. 23).<\/strong><\/p>\n<p><strong>Cessazione dal 2023 esenzione IMU per i D3<\/strong><\/p>\n<p>Non \u00e8 pi\u00f9 presente l\u2019esenzione per gli immobili di categoria D\/3 destinati a cinema, teatro, etc..<\/p>\n<p><strong>Esenzione IMU per gli immobili occupati\u00a0abusivamente e quindi non utilizzabili n\u00e9 disponibili<\/strong><\/p>\n<p><em>La legge finanziaria per l\u2019anno 2023 all\u2019articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall\u2019imposta municipale propria, ha aggiunto la seguente nuova casistica di esenzione IMU :<\/em><br \/>\n<em>\u00ab g-bis) gli immobili non utilizzabili n\u00e9 disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [<strong>reato di violazione di domicilio<\/strong>], o 633 [<strong>invasione di terreni o edifici<\/strong>] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. .Il soggetto passivo comunica al comune interessato, <strong>secondo modalit\u00e0 telematiche<\/strong> stabilite con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citt\u00e0 ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all\u2019esenzione. <strong>Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorch\u00e9 cessa il diritto all\u2019esenzione \u00bb. Per fruire di questa esenzione \u00e8 necessario presentare dichiarazione IMU in modalit\u00e0 telematica.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>Disposizioni anni 2022 e precedenti a regime <\/strong><\/p>\n<p>SI SEGNALA CHE CON SENTENZA N. 309 DEL 13 OTTOBRE 2022 LA CORTE COSTITUZIONALE HA STABILITO DEFINITIVAMENTE CHE L\u2019ESENZIONE IMU PER L\u2019 ABITAZIONE PRINCIPALE SPETTA SEMPRE AL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA CHE VI RISIEDE E VI DIMORA ABITUALMENTE, INDIPENDENTEMENTE DAL NUCLEO FAMILIARE.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale ha quindi ristabilito il diritto all\u2019esenzione per ciascuno dei coniugi per i quali sussistono i predetti requisiti della residenza e dimora abituale \u00a0in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi. La norma non deve per\u00f2 comportare fenomeni elusivi in quanto la dimora abituale separata deve essere effettiva e supportata da adeguate prove in termini di consumi e reale presenza.<\/p>\n<p><strong>==================================================================<\/strong><\/p>\n<p><strong>ESENZIONE BENI-MERCE A REGIME DAL 1\/1\/2022<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ai sensi dell\u2019art. 1, comma 751, Legge 160\/2019 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL\u2019IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, SONO ESENTATI DALL\u2019IMU. Si ricorda che per fruire della esenzione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno dell\u2019anno successivo la dichiarazione IMU sul modello ministeriale. <\/strong><\/p>\n<p><strong>===================================================================<\/strong><\/p>\n<p><strong>ALTRE DISPOSIZIONI CONFERMATE:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Resta a regime la gestione delle rate per semestre quindi, ad esempio, \u00a0un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo. Mentre un immobile presente per l\u2019intero anno paga per 6 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Riduzioni<\/strong>: rimangono invariate la riduzione del 50% per i\u00a0<a href=\"https:\/\/www.amministrazionicomunali.it\/iuc\/comodato_gratuito.php\"><strong>comodati gratuiti a condizioni di legge<\/strong><\/a>\u00a0(normativa di riferimento <em>art. 1 comma 747 L160 \/2019 lettera C<\/em>) e la riduzione\u00a0<strong>al<\/strong>\u00a075% (ossia lo sconto del 25%) per l\u2019IMU per gli\u00a0<a href=\"https:\/\/www.amministrazionicomunali.it\/imu\/case_affitto_rurali.php\"><strong>immobili locati a canone concordato\u00a0 <\/strong>(normativa di riferimento art. 1 comma 760 della L. 160\/2019).<\/a> Tra gli allegati \u00e8 presente l\u2019accordo territoriale in materia di canone concordato valevole nel Comune di Castelnovo ne\u2019 Monti.<\/p>\n<p><strong>Mancanza del presupposto impositivo:\u00a0<\/strong>rimane esclusa dal campo dell\u2019applicazione IMU l\u2019abitazione principale e relative pertinenze non di lusso. Si paga invece se l\u2019abitazione principale \u00e8 di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli)<\/p>\n<p><strong>L\u2019IMU \u00c8 UNA IMPOSTA IN AUTOLIQUIDAZIONE<\/strong>: entro il 17 giugno 2024 deve essere versata la rata di acconto, mentre la scadenza della rata a saldo resta fissata al 16 dicembre 2024.<\/p>\n<p><strong>\u00a0IL COMUNE DI CASTELNOVO NE\u2019 MONTI RENDE DISPONIBILE UN \u00a0\u00a0PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CALCOLO CHE PERMETTE DI CONTEGGIARE\u00a0IL TRIBUTO DOVUTO E STAMPARE IL RELATIVO\u00a0MODELLO F24\u00a0 DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>TRAMITE TALE PROGRAMMA E\u2019 INOLTRE POSSIBILE CONTEGGIARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO\u00a0\u00a0PER EVENTUALI ERRORI COMMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI: al riguardo si precisa che con la conversione in Legge n. 157\/2019, del decreto fiscale 2020 \u00e8 stato inserito l\u2019articolo 10-bis, recante \u201cEstensione del ravvedimento operoso\u201d , con cui sono state rimosse le limitazioni che l\u2019art. 13, del D. Lgs. n. 472\/1997 poneva all\u2019applicazione di tale istituto ai tributi locali<\/strong><\/p>\n<p><strong>GRAZIE ALL\u2019ABROGAZIONE DEL COMMA 1 BIS DELL\u2019ARTICOLO PREDETTO A DECORRERE DAL 1\/1\/2020 ANCHE I TRIBUTI LOCALI HANNO IL RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO.<\/strong><\/p>\n<p><strong>QUINDI E\u2019 POSSIBILE SANARE POSIZIONI DEBITORIE FINO AI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA VIOLAZIONE MEDESIMA.<\/strong>\u00a0Il ravvedimento \u00e8 tuttavia consentito solo fino a quando la violazione non \u00e8 stata contestata dall\u2019ente locale (con notifica di avviso di accertamento) e sempre che non siano iniziati accessi o verifiche delle quali l\u2019autore abbia avuto formale conoscenza (ossia con raccomandata o PEC o tramite messo o altri mezzi legalmente riconosciuti)<\/p>\n<p>RESTA INVECE INAMMISSIBILE PER I TRIBUTI LOCALI IL RAVVEDIMENTO PARZIALE (OSSIA CON RATE FRAZIONATE) . Per una disamina dettagliata si invita a leggere le istruzioni riportate nella GUIDA ALL\u2019IMU scaricabile\u00a0tra i documenti allegati<\/p>\n<p><strong>PER ACCEDERE INVECE AL PROGRAMMA DI CALCOLO IMU CLICCARE SUL SEGUENTE BANNER:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.amministrazionicomunali.net\/imu\/calcolo_imu.php?comune=castelnovonemonti\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"imgborder alignnone wp-image-30176 size-full\" src=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/calcolo_imu.png\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"75\" \/><\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p>Di seguito viene riportata una sintesi delle principali disposizioni\u00a0 vigenti ai fini\u00a0IMU.<\/p>\n<p>La materia \u00e8 continuamente oggetto di interventi normativi;<\/p>\n<p>vi invitiamo pertanto a tenervi aggiornati consultando periodicamente il presente sito informatico del Comune<\/p>\n<p>In caso di dubbi non esitate a contattarci per i dovuti chiarimenti ai seguenti recapiti:<br \/>\nTelefono :\u00a0 0522\/610219 \u2013 0522\/610244,<\/p>\n<p>e-mail:\u00a0<a href=\"mailto:tributi@archiviofficina48.it\">tributi@archiviofficina48.it<\/a><\/p>\n<p><strong>Per una disamina approfondita si invita a leggere la guida allegata ed i vigenti Regolamenti IMU e delle Entrate Comunali <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"606\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>SU QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Su tutti i fabbricati e sulle aree fabbricabili possedute nel territorio del comune, salve le esenzioni stabilite espressamente dalla legge e dal regolamento. <strong>Risulta non soggetta a pagamento IMU l\u2019abitazione principale e gli immobili ad essa equiparati, purch\u00e9 non classati in categoria catastale di lusso<\/strong> (A1-A8-A9). Per vedere esattamente cosa si intende per abitazione principale, immobili equiparati e pertinenze della abitazione principale si rinvia ai riquadri sottostanti ad essi specificamente dedicati<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL\u2019IMPOSTA PER I COMUNI MONTANI.<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Sono esenti dall\u2019imposta in quanto Castelnovo ne\u2019 Monti \u00e8 qualificato comune montano:<\/p>\n<ul>\n<li>I terreni agricoli<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">\n<ul>\n<li>I fabbricati rurali strumentali all\u2019attivit\u00e0 agricola dal 2020 soggiacciono ad IMU. Per l\u2019individuazione dei fabbricati strumentali allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 agricola bisogna fare riferimento al comma 3bis dell\u2019art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>ATTENZIONE<\/u><\/strong><u>: Se fabbricati non sono accatastati in categoria rurale (D\/10) per poter essere considerati tali (con conseguente applicazione del trattamento fiscale di favore) \u00e8 necessario fare apporre negli atti catastali apposita annotazione che attesti la sussistenza dei requisiti di ruralit\u00e0.\u00a0<strong>Tale annotazione non ha valore retroattivo<\/strong>. <\/u><\/p>\n<p>NESSUNA NORMATIVA DI FAVORE E\u2019 INVECE PREVISTA PER I FABBRICATI RURALI ABITATIVI ossia per i fabbricati di natura abitativa per i quali si rinvengono tutti i requisiti previsti dall\u2019art. 9, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557. Il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell\u2019IMU sui fabbricati rurali strumentali \u00e8 3913.<\/p>\n<p>Si specifica che i fabbricati abitativi possono essere considerati rurali strumentali (con conseguente applicazione dei benefici di legge) solo se occupati da lavoratori dipendenti \u00a0\u00a0della azienda agricola per pi\u00f9 di 100 giornate lavorative all\u2019anno.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>CHI DEVE PAGARE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Sono soggetti passivi d\u2019imposta:<\/p>\n<ul>\n<li>I proprietari degli immobili oggetto d\u2019imposta ovvero i titolari sui medesimi dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;<\/li>\n<li>II concessionari di beni demaniali;<\/li>\n<li>Il locatario finanziario di immobili (Contratto di leasing).<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>BASE IMPONIBILE FABBRICATI<\/strong><\/p>\n<table width=\"138\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Si ottiene rivalutando del 5% la rendita dei fabbricati iscritta in catasto e moltiplicandola poi per i seguenti coefficienti:<\/p>\n<table width=\"414\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale A (esclusi gli A10)<\/td>\n<td width=\"249\">160<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale C2, C6 e C7<\/td>\n<td width=\"249\">160<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale B<\/td>\n<td width=\"249\">140<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale C3, C4 e C5<\/td>\n<td width=\"249\">140<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale A10<\/td>\n<td width=\"249\">80<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale D5<\/td>\n<td width=\"249\">80<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale D (escluso D5)<\/td>\n<td width=\"249\">65<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"249\">Cat. Catastale C1<\/td>\n<td width=\"249\">55<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">E\u2019 data dal valore venale in comune commercio al 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno di imposizione considerato. <strong>Si ricorda che per le aree fabbricabili \u00e8 rimasto l\u2019obbligo di presentazione della dichiarazione IMU .\u00a0Attenzione: chi \u00e8 in possesso di ambiti NU1 \u2013 NU2 \u2013 \u00a0APT \u2013 AP3 (o comunque soggetti a piani operativi non in corso di attuazione) per i quali non \u00e8 stato manifestato (ai sensi della legge regionale 21\/12\/2017 n. 24) interesse a dare attuazione all\u2019edificabilit\u00e0 entro il 31 dicembre 2021 non \u00e8 pi\u00f9 soggetto al pagamento dell\u2019IMU a decorrere dal 01\/01\/2022 e deve presentare denuncia di cessazione dell\u2019area in precedenza edificabile entro il 30 giugno dell\u2019anno successivo a quello di riferimento. A decorrere dal 2025 in forza dell\u2019ordinanza di \u00a0Cassazione n. 3059 del 06\/02\/2025 \u00e8 sospesa la tassazione dei fabbricati collabenti, salvo siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>REGOLAMENTO IMU E DELLE ENTRATE E DELIBERA COMUNALE ALIQUOTE IMU-<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Con delibera di consiglio comunale n. 55 del 30\/07\/2020 \u00e8 stato approvato il Regolamento della\u00a0<strong>nuova IMU.<\/strong>\u00a0Questo regolamento \u00e8 stato ulteriormente modificato con delibera 81 del 21\/12\/2022 e da ultimo con delibera n. 96 del 18\/12\/2024.<\/p>\n<p>(il Regolamento della vecchia IMU-IUC resta valido per la regolamentazione dei rapporti tributari intercorsi fino al 31\/12\/2019).<\/p>\n<p>Norme importanti sono inoltre contenute nel Regolamento generale delle Entrate comunali da ultimo revisionato con delibera di consiglio comunale n. 91 del 18\/12\/2024.<\/p>\n<p>Con delibera di consiglio comunale n. 89 del 18\/12\/2024 sono state adottate le nuove aliquote IMU 2025, con l\u2019approvazione del relativo prospetto ministeriale.<\/p>\n<p><strong>Tali atti sono scaricabili tra i documenti allegati.<\/strong><\/p>\n<p>Nella sezione \u201cStorico atti pubblicati\u201d dell\u2019albo pretorio on line restano invece sempre consultabili i regolamenti e le delibere della vecchia IMU. Tale documentazione \u00e8 inoltre reperibile sul sito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.finanze.it\/\">www.finanze.it<\/a>\u00a0del MEF NELLA SEZIONE FISCALITA\u2019 REGIONALE E LOCALE.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>CALCOLO DELL\u2019IMPOSTA<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">L\u2019imposta\u00a0<strong>annua<\/strong>\u00a0dovuta si ottiene moltiplicando la base imponibile, come sopra determinata, per le aliquote deliberate dal comune e sottraendo la detrazione d\u2019imposta per l\u2019abitazione principale, se spettante.<\/p>\n<p>Il versamento della prima rata \u00e8 pari all\u2019imposta dovuta per il primo semestre applicando l\u2019aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell\u2019anno precedente. <strong>E\u2019 in ogni caso\u00a0consentito effettuare il versamento in sede di acconto sulla base dell\u2019aliquota e della detrazione relative all\u2019anno in corso, se gi\u00e0 pubblicate sul sito ministeriale.<\/strong> Il versamento della rata a saldo dell\u2019imposta dovuta per l\u2019intero anno \u00e8 eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell\u2019economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.\u00a0<strong>E\u2019 sempre consentito il versamento in unica soluzione entro il 16\/06\/2025.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">L\u2019imposta municipale propria non si applica al possesso della abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A\/1, A\/8 e A\/9 che continuano invece a rimanere assoggettate al tributo e per le quali continuano ad applicarsi l\u2019aliquota e la detrazione previste deliberate dal comune.<\/p>\n<p>Per abitazione principale si intende esclusivamente l\u2019unit\u00e0 immobiliare in cui il soggetto passivo d\u2019imposta dimora abitualmente e\u00a0risiede\u00a0anagraficamente (non \u00e8 pi\u00f9 richiesta la scelta di una sola abitazione principale da parte dei coniugi non separati in quanto tale norma \u00e8 stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022).<\/p>\n<p><strong>Nel comune di Castelnovo ne\u2019 Monti\u00a0<\/strong>sono equiparate alla abitazione principale (con conseguente sottrazione ad imposizione \u00a0IMU, sempre che non si tratti di immobili di categoria di lusso A1-A8-A9):<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019unit\u00e0 immobiliare (e relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata\u00a0<strong><u>(NB: OCCORRE\u00a0 PRESENTARE APPOSITA COMUNICAZIONE SU MODULO PREDISPOSTO DAL COMUNE entro i termini della dichiarazione IMU)- modello n. 12;<\/u><\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong><u>la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di\u00a0 provvedimento del giudice che costituisce altres\u00ec \u2013 ai soli fini IMU- il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso <\/u><\/strong><strong>(NB : tale agevolazione \u00e8 stata quindi radicalmente rivista in regime di nuova IMU);<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le unit\u00e0 immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a propriet\u00e0 indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 gli immobili delle cooperative edilizie a propriet\u00e0 indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u00e0 immobiliare,\u00a0di categoria non di lusso (A\/1-A\/8-A\/9), posseduto ( e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a prescindere dai requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.<strong><u> Per beneficiare di tale agevolazione \u00e8 necessario presentare\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dichiarazione IMU.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>ISCRITTI AIRE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\"><strong>CON LA NUOVA IMU AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL\u2019ESTERO NON E\u2019 RICONOSCIUTA \u00a0\u00a0ALCUNA AGEVOLAZIONE- Dal 2021 \u00e8 PERO\u2019 PREVISTA UNA NUOVA AGEVOLAZIONE \u00a0PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL\u2019ESTERO, titolari di pensione maturata\u00a0 in regime di convenzione internazionale con l\u2019Italia (vedasi paragrafo successivo).<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>RESIDENTI ALL\u2019ESTERO<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">\u00a0<strong>Nuova Riduzione per i pensionati residenti all\u2019estero<\/strong>: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 \u201cBilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023\u201d \u00e8 stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all\u2019estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l\u2019Italia:<\/p>\n<p><em>\u2013 art. 1 comma 48. A partire<strong>\u00a0dall\u2019anno 2021<\/strong>\u00a0<strong>per una sola unit\u00e0 immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d\u2019uso<\/strong>,\u00a0<strong>posseduta in Italia a titolo di propriet\u00e0 o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l\u2019Italia<\/strong>, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall\u2019Italia, l\u2019<strong>imposta municipale propria<\/strong>\u00a0di cui all\u2019articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,\u00a0<strong>\u00e8 applicata nella misura della met\u00e0<\/strong>\u00a0e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell\u2019articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, \u00e8 dovuta in misura ridotta di due terzi.<\/em><\/p>\n<p><em>Per il solo anno 2022 la riduzione \u00e8 elevata al 62,50% quindi si paga il 37,50%.<strong>\u00a0Dal 2023 la riduzione torna al 50%<\/strong><\/em><\/p>\n<p>E\u2019 da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull\u2019abitazione e non sulle pertinenze.<\/p>\n<p>Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i residenti\u00a0<strong>ALL\u2019ESTERO\u00a0 TITOLARI DI UNA\u00a0PENSIONE IN REGIME DI CONVENZIONE \u00a0INTERNAZIONALE CON L\u2019ITALIA\u00a0\u00a0(ossia chi ha maturato contributi sia in Italia che in uno degli stati esteri\u00a0 in convenzione\u00a0<\/strong>con l\u2019Italia sotto indicati).<\/p>\n<p>Il calcolo in \u201cregime di convenzione internazionale\u201d comporta infatti che il lavoratore abbia versato parte dei\u00a0 contributi in Italia e\u00a0 parte dei contributi in un Paese estero \u201cconvenzionato\u201d : in forza di queste convenzioni i contributi\u00a0 vengono totalizzati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli Stati esteri convenzionati con l\u2019Italia sono i seguenti: Stati Membri UE , Regno Unito , Svizzera , Islanda Liechtenstein , Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Qu\u00e9bec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell\u2019ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d\u2019America), Uruguay, Venezuela. (<a href=\"https:\/\/www.inps.it\/NuovoportaleINPS\/default.aspx?itemdir=50590&amp;lang=IT\"><strong>fonte INPS<\/strong><\/a>)<\/p>\n<p>*I Paesi dell\u2019ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)<\/p>\n<p>Per beneficiare della riduzione \u00e8 necessario presentare\u00a0<strong>Dichiarazione IMU o compilare apposito modello messo a disposizione dal comune (modello allegato n. 23)<\/strong><\/p>\n<p><strong>MODALITA\u2019 DI PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL\u2019ESTERO<\/strong><\/p>\n<p>Per il pagamento dei residenti all\u2019estero si consiglia, ove possibile, l\u2019utilizzo del modello F24. In alternativa \u00e8 possibile effettuare il versamento dell\u2019IMU\u00a0 \u00a0mediante bonifico sul conto di tesoreria comunale utilizzando i seguenti codici:<\/p>\n<p><strong>CODICE BIC\/SWIFT: BAPPIT21471<\/strong><br \/>\n<strong>IBAN : IT08P0503466280000000005822<\/strong><br \/>\nCome causale dei versamenti devono essere indicati:<br \/>\n\u2022 il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;<br \/>\n\u2022 la sigla \u201cIMU\u201d, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;<br \/>\n\u2022 l\u2019annualit\u00e0 pagata;<br \/>\n\u2022 l\u2019indicazione \u201cAcconto\u201d o \u201cSaldo\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>COSA SI INTENDE PER PERTINENZA DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Per pertinenze dell\u2019abitazione principale si intendono\u00a0<strong>esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C\/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C\/6 (autorimesse) e C\/7 (tettoie e porticati),<\/strong>\u00a0nella misura massima\u00a0<strong>di un\u2019unit\u00e0 pertinenziale<\/strong>\u00a0per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto \u201cunitamente all\u2019unit\u00e0 a uso abitativo\u201d.<br \/>\n<strong><u>Ci\u00f2 significa che se l\u2019unit\u00e0 ad uso abitativo \u00e8 gi\u00e0 dotata di locali ad uso cantina, autorimessa , soffitta , tettoia ecc. accatastati unitamente all\u2019abitazione medesima, non \u00e8 possibile avvalersi delle agevolazioni previste per le pertinenze della abitazione principale per le ulteriori pertinenze aventi medesima destinazione d\u2019uso accatastate separatamente . Per una disamina approfondita delle varie casistiche concrete si rinvia ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3\/DF del ministero dell\u2019economia e delle finanze del 18\/05\/2012 prot. n. 9845\/2012 pubblicata tra i documenti allegati.\u00a0SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A QUESTA NORMA SPESSO DISATTESA.<\/u><\/strong><strong>L\u2019IMU per le pertinenze della abitazione principale -entro i limiti sopra specificati -non \u00e8 dovuta .<\/strong><strong>NB : se il contribuente ha due C\/6, l\u2019esenzione IMU si applica ad una sola unit\u00e0 immobiliare; per l\u2019altra si deve pagare con l\u2019aliquota dell\u2019 1 per mille.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"8\" width=\"162\"><\/td>\n<td width=\"343\"><strong>ALIQUOTE 2025<\/strong><\/td>\n<td width=\"93\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"343\">Abitazione principale di categoria catastale A\/1, A\/8 e A\/9 e relative pertinenze<\/td>\n<td width=\"93\">0,6%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"343\">Assimilazione all\u2019abitazione principale dell\u2019unit\u00e0 immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all\u2019art. 1, comma 741, lettera c.), n. 6) della legge n. 160 del 2019<\/td>\n<td width=\"93\">SI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"343\">Fabbricati rurali strumentale (inclusa la categoria catastale D\/10)<\/td>\n<td width=\"93\">0,05%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"343\">Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D10)<\/td>\n<td width=\"93\">1,06%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"343\">Terreni agricoli<\/td>\n<td width=\"93\">Esenti ai sensi dell\u2019art 1, comma 758 della legge 27 dicembre 2019, n 160<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"343\">Aree fabbricabili<\/td>\n<td width=\"93\">1,06%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"343\">Altri fabbricati (fabbricati diversi dall\u2019abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)<\/td>\n<td width=\"93\">1,06%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\"><strong>Detrazione per l\u2019abitazione principale<\/strong><\/p>\n<p><strong>(da utilizzare per il pagamento IMU per abitazioni principali di\u00a0lusso e per gli immobili ex IACP):<\/strong><br \/>\n<strong>Euro 200,00 annui<\/strong>.\u00a0<strong>N.B.\u00a0<\/strong>: La detrazione di \u20ac. 200,00 dovr\u00e0 essere suddivisa in parti uguali fra gli aventi diritto (indipendentemente dalle rispettive quote di possesso dell\u2019immobile) e rapportata ai mesi di possesso in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>QUANDO SI DEVE PAGARE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">L\u2019imposta deve essere versata in numero 2 rate e precisamente:<\/p>\n<ul>\n<li><u>la prima rata<\/u>\u00a0<strong>entro il 16\/06\/2025<\/strong>\u00a0essa \u00e8 pari all\u2019imposta dovuta per il primo semestre (e pu\u00f2 essere calcolata anche sulla base delle aliquote e detrazioni dell\u2019anno precedente);<\/li>\n<li><u>la seconda rata\u00a0<\/u>(calcolata a conguaglio con le aliquote definitivamente deliberate dal comune per l\u2019anno 2025\u00a0<strong>con scadenza il 16\/12\/2025<\/strong>;<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>A CHI SI DEVE VERSARE<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Anche per l\u2019anno 2025 l\u2019imposta dovuta deve essere versata interamente al comune, eccezion fatta per i fabbricati del gruppo catastale D, per i quali l\u2019imposta \u00e8 dovuta allo Stato fino alla concorrenza dell\u2019aliquota su base annua dello 0,76%, mentre la residuale quota dello 0,20% deve essere versata al Comune<strong>.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>COME E DOVE SI VERSA<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Il versamento dell\u2019imposta dovuta deve essere effettuato mediante modello F24, compilando l\u2019apposita sezione \u201cIMU ed altri tributi locali\u201d, se si utilizza il modello ordinario (obbligatorio se si paga con crediti erariali da portare in compensazione).<br \/>\nSe si utilizza il modello F24 semplificato, nella colonna \u201csezione ente\u201d, va indicata la sigla EL.<br \/>\nIn entrambi i casi per il comune di Castelnovo ne\u2019 Monti il codice ENTE da indicare \u00e8\u00a0<strong>C219.<\/strong><br \/>\nTale codice ENTE, per i fabbricati di categoria D, va indicato anche in corrispondenza delle quote dovute allo Stato.Per i soggetti titolari di Partita Iva \u00e8 obbligatorio il pagamento telematico, mentre per gli altri \u00e8 possibile anche il pagamento presentando il modello cartaceo agli intermediari abilitati.Per i versamenti di importo superiore a 5.000,00 \u20ac. o <strong>per chi utilizza in compensazione\u00a0 crediti erariali \u00e8 obbligatorio\u00a0 il pagamento per via telematica<\/strong> attraverso l\u2019apposito servizio dell\u2019Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari convenzionati .L\u2019importo da versare dovr\u00e0 poi essere suddiviso per tipologia di versamento\u00a0<u>utilizzando i CODICI TRIBUTO ELENCATI NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.<\/u>Il mod. F24 pu\u00f2 essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o postale oppure online dall\u2019home banking o sul sito di Agenzia Entrate (accedendo all\u2019area personale ed utilizzando i canali Entratel o Fisconline) \u00a0ed \u00e8 esente da commissioni se effettuato online.<strong>Per pagare l\u2019F24 con l\u2019Agenzia delle Entrate i <\/strong>\u00a0passaggi da seguire sono i seguenti:<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 collegarsi al sito dell\u2019Agenzia delle entrate;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 accedere all\u2019area riservata tramite\u00a0<a href=\"https:\/\/www.partitaiva.it\/spid\/\">SPID<\/a>;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 cliccare su \u201c<em>pagamenti F24<\/em>\u201d;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 cliccare su \u201c<em>inizia compilazione modello F24<\/em>\u201d;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 scegliere \u201c<em>nuovo modello standard<\/em>\u201d;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 compilare il modello con i dati richiesti;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 effettuare l\u2019invio.<\/p>\n<p>Indicando l\u2019IBAN, l\u2019addebito avverr\u00e0 automaticamente dal conto. In alternativa ci si pu\u00f2 rivolgere ad un\u00a0<strong>intermediario abilitato e delegarlo al pagamento<\/strong>\u00a0del modello F24.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I soggetti non titolari di Partita Iva, quindi le persone fisiche, possono pagare gli F24 <strong>anche dal tabaccaio abilitato<\/strong>,\u00a0portando la delega F24, la tessera sanitaria, un documento di identit\u00e0 e scegliendo se pagare in contanti o con carte di credito o debito. il costo del servizio \u00e8 di \u20ac. 2,50 .<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per ogni rigo del modello F24, l\u2019importo deve essere arrotondato all\u2019unit\u00e0 di \u20ac. per difetto se la frazione \u00e8 inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">\n<table width=\"414\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"306\"><strong>Tipologia immobili<\/strong><\/td>\n<td width=\"85\"><strong>Codice IMU quota comune<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><strong>Codice IMU quota stato<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">Abitazione principale e relative pertinenze \u2013<strong>\u2013<\/strong><\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3912<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><strong>\u2014\u2013<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">Fabbricati rurali strumentali<\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3913<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">Aree Fabbricabili\u00a0<strong>\u2013 comune \u2013<\/strong><\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3916<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">Altri Fabbricati\u00a0<strong>\u2013 comune<\/strong><\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3918<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">Fabbricati\u00a0<strong>gruppo catastale D<\/strong><br \/>\n(quota Stato 0.76% \u2013 quota Comune 0.20%)<\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3930<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><strong>3925<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">Fabbricati rurali strumentali<\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3913<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">Beni merce imprese costruttrici<\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3939<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">INTERESSI DA ACCERTAMENTO \u2013\u00a0<strong>solo<\/strong>\u00a0<strong>comune-<\/strong><\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3923<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><strong>\u2014\u2013<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"306\">SANZIONI DA ACCERTAMENTO \u2013\u00a0<strong>solo<\/strong>\u00a0<strong>comune-<\/strong><\/td>\n<td width=\"85\"><strong>3924<\/strong><\/td>\n<td width=\"78\"><strong>\u2014\u2013<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"469\"><strong>I codici per la quota dello Stato sono stati cancellati dalla tabella per evitare di ingenerare errori in quanto dal 2013 \u00a0la quota dello Stato \u00e8 rimasta solo per i fabbricati del gruppo catastale D .<\/strong>\u00a0I terreni agricoli nel comune di Castelnovo ne\u2019 Monti sono da sempre esenti IMU, mentre per l\u2019abitazione principale dal 2014\u00a0 l\u2019IMU \u00e8 dovuta solo per le abitazioni di lusso.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>FABBRICATI COLLABENTI DI CATEGORIA CATASTALE F\/2<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\"><strong>A decorrere dal 2025 in forza dell\u2019ordinanza di\u00a0 Cassazione n. 3059 del 06\/02\/2025 \u00e8 sospesa la tassazione dei fabbricati collabenti, salvo siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>DICHIARAZIONE IMU<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">La dichiarazione IMU deve essere presentata \u2013 nei casi e con le modalit\u00e0 previsti dalla legge ed indicati specificamente nelle istruzioni del modello ministeriale- entro il 30 GIUGNO dell\u2019anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell\u2019imposta.<br \/>\nI casi in cui \u00e8 obbligatoria la presentazione della dichiarazione sono stati stabiliti nelle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione approvato con decreto del 24\/04\/2024. Tali documenti sono scaricabili in questa sezione tra i documenti allegati (modelli nn 8 e 9). Le dichiarazioni gi\u00e0 presentate ai fini ICI valgono anche per l\u2019IMU. E\u2019 confermata la normativa che esenta dall\u2019obbligo dichiarativo gli atti traslativi registrati in atti notarili, nonch\u00e9 tutte le variazioni registrate in catasto\u00a0<strong><u>(eccezion fatta per le aree fabbricabili per le quali \u00e8 sempre necessaria la dichiarazione<\/u><\/strong>). Un particolare modello \u2013 presentabile esclusivamente per via telematica \u2013 \u00e8 previsto per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali, dichiarazione che deve essere presentata ogni anno e deve comprendere la totalit\u00e0 dei beni posseduti. <strong><u>Si sottolinea che \u00e8 necessaria \u00a0la presentazione della dichiarazione IMU per le ipotesi di riduzione di imposta introdotte dalla legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2016, OSSIA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO E COMODATI REGISTRATI A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO.<\/u><\/strong><strong><u>\u00a0In alternativa pu\u00f2 essere presentata (via PEC, mail, o in formato cartaceo) \u00a0la specifica modulistica comunale scaricabile tra i documenti allegati (modello n. 6 per gli affitti a canone concordato e n. 19 per i comodati registrati che danno diritto a riduzione del 50% della base imponibile), sempre allegando copia del contratto. <\/u><\/strong><strong>Nei documenti allegati sono inoltre rinvenibili i nuovi modelli ministeriali di dichiarazione IMU (nn 8 e 9) e IMU ENC (nn. 10 e 11) con \u00a0relative istruzioni.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\">&nbsp;<\/p>\n<p>RIDUZIONI ed ESENZIONI<\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">\u00a0<strong>ESENZIONE BENI-MERCE A REGIME DAL 1\/1\/2022<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0Ai sensi dell\u2019art. 1, comma 751, Legge 160\/2019 A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022 I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL\u2019IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI, SONO ESENTI DALL\u2019IMU- <\/strong><\/p>\n<p><strong>E\u2019 OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DELLA\u00a0 DICHIARAZIONE IMU A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 30 GIUGNO DELL\u2019ANNO SUCCESSIVO.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Esenzione terreni agricoli in quanto comune montano.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Esenzione immobili di categoria catastale E.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tra le riduzioni si segnalano invece : la riduzione del 50% per i fabbricati inagibili, la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato e la riduzione del 50% per i comodati registrati a favore di parenti di primo grado, ricorrendo le condizioni di legge.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Per verificare i requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni predette e per individuare \u00a0\u00a0le altre ipotesi di riduzione od esenzione previste dalla legge o dal Regolamento Comunale si invita a consultare il testo del regolamento stesso inserito tra i documenti allegati e\/o la Guida IMU.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>RAVVEDIMENTO OPEROSO<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">SE VI ACCORGETE DI NON AVERE VERSATO CORRETTAMENTE L\u2019IMU DOVUTA PER ANNI PRECEDENTI E\u2019 SEMPRE POSSIBILE CORREGGERE LA POSIZIONE COL RAVVEDIMENTO OPEROSO. NON ESITATE A CONTATTARCI PER AVERE ASSISTENZA IN MERITO .<\/p>\n<p>Attenzione: il ravvedimento non \u00e8 pi\u00f9 possibile in caso di emissione di avviso di accertamento tributario da parte del comune.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>RIMBORSI<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro 5 anni dal versamento, utilizzando l\u2019apposito modello sotto allegato (numero 15). Il comune effettuer\u00e0 il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell\u2019istanza.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"162\"><strong>NOTE RESIDUALI<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\" width=\"438\">Per una disamina pi\u00f9 approfondita della nuova imposta o per\u00a0informazioni sul ravvedimento operoso\u00a0si rimanda alla guida all\u2019IMU inserita in questa sezione tra i documenti allegati. SI RAMMENTA CHE IL SOFTWARE DI CALCOLO IMU MESSO A DISPOSIZIONE\u00a0 DAL COMUNE EFFETTUA ANCHE IL CONTEGGIO DELL\u2019IMPOSTA DOVUTA A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h2><strong>Documenti allegati<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/00-Guida-completa-IMU-.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Guida completa all&#8217;Imu<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/0-prospetto-aliquote-imu-2025.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Prospetto aliquote Imu 2025<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/0-REGOLAMENTO-ACC-ADESIONE-VIGENTE-del-CC-90-del-18122024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>REGOLAMENTO ACC ADESIONE VIGENTE del CC 90 del 18122024<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/0-REGOLAMENTO-ENTRATE-VIGENTE-del-CC-91-del-18122024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>REGOLAMENTO ENTRATE VIGENTE del CC 91 del 18122024<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/0-REGOLAMENTO-IMU-VIGENTE-del-CC-96-del-18122024.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>REGOLAMENTO IMU VIGENTE del CC 96 del 18122024<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/0-Accordo-territoriale-canoni-concertati.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Accordo territoriale canoni concertati<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/0-Circolare_IMU_18_maggio-2012_130429114321.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Circolare Imu 18 maggio 2012<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/02-atto-notorio-immobili-inagibili.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>02 Atto notorio immobili inagibili<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/04-dichiarazione-pertinenze-abit-princ.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>04 Dichiarazione pertinenze abitazione principale<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/05-atto-notorio-conduzione-agricola-aree-fabb.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>05 Atto notorio conduzione agricola aree fabbricabili<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/06-comunicazione-contratto-registrato.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>06 Comunicazione contratto registrato<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/07-delega-eredi-da-allegare-a-istanza-rimborso-Imu-1.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>07 Delega eredi da allegare all&#8217;istanza di rimborso Imu<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/08-dichiarazione-IMU-istruzioni-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>08 Dichiarazione Imu istruzioni<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/09-dichiarazione-IMU-modello-2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>09 Dichiarazione Imu modello<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/10-dichiar-IMU_ENC_-istruzioni-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>10 Dichiarazione Imu-Enc istruzioni<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/11-dichiar-IMU_ENC_-modello-2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>11 Dichiarazione Imu-Enc modello<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/12-COMUNICAZIONE-ANZIANI-CASA-DI-RIPOSO_.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>12 Comunicazione anziani Casa di riposo<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/13-istanza-correzione-F24.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>13 Istanza correzione F24<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/14-ISTANZA-DI-INTERPELLO.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>14 Istanza di interpello\u00a0<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/15-ISTANZA-DI-RIMBORSO-IMU-1.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>15 Istanza di rimborso Imu<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/16-COMUNICAZIONE-RAVVEDIMENTO-OPEROSO-SEMPLIFICATO_.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>16 Comunicazione ravvedimento operoso semplificato\u00a0<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/17-COMUNICAZ-risoluzione-locazione.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>17 Comunicazione risoluzione locazione<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/18-COMUNICAZ-risoluzione-COMODATO.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>18 Comunicazione risoluzione comodato<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/19-COMODATO-REGISTRATO-CON-sconto-50.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>19 Comodato registrato con sconto 50%<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/20-ISTANZA-DI-RATEIZZAZIONE-4.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>20 Istanza di rateizzazione<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/22-COMUNICAZ-CESSAZIONE-INAGIBILITA_.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>22 Comunicazione cessazione inagibilit\u00e0<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/23-DICHIARAZIONE-residenti-estero.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>23 Dichiarazione residenti estero<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/24-DELEGA-AL-RITIRO-DI-ATTI-TRIBUTARI.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>24 Delega al ritiro di atti tributari<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/25-istanza-di-annullamentorettifica-AVVISO-DI-ACCERTAMENTO.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>25 Istanza di annullamento rettifica &#8211; Avviso di accertamento<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/26-richiesta-di-riversamento-A-COMUNE-COMPETENTE.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>26 Richiesta di riversamento a Comune competente\u00a0<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/27-istanza-di-compensazione-tra-anni-diversi.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>27 Istanza di compensazione tra anni diversi<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/28-istanza-compensazione-errore-di-codice-fiscale-versante.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>28 Istanza compensazione errore di codice fiscale versante<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/29-istanza-di-compensazione-tra-contitolari.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>29 Istanza di compensazione tra contitolari<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/30-RICHIESTA-RIMBORSO-DIRETTO-per-ERRORI-F24.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>30 Richiesta di rimborso diretto per errori F24\u00a0<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le indicazioni aggiornate sulla nuova Imposta Municipale Unica NORMATIVA 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