{"id":23686,"date":"2021-12-11T09:45:48","date_gmt":"2021-12-11T08:45:48","guid":{"rendered":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/?p=23686"},"modified":"2021-12-15T09:40:40","modified_gmt":"2021-12-15T08:40:40","slug":"ulteriori-misure-per-la-prevenzione-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-disposizioni-in-tema-di-vendita-e-consumo-di-bevande-alcoliche-stazionamento-delle-persone-e-precisazioni-su","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/2021\/12\/11\/ulteriori-misure-per-la-prevenzione-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-disposizioni-in-tema-di-vendita-e-consumo-di-bevande-alcoliche-stazionamento-delle-persone-e-precisazioni-su\/","title":{"rendered":"ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL&#8217;EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da Covid-19: disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche, stazionamento delle persone e precisazioni sull&#8217;utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie"},"content":{"rendered":"<p><strong>IL SINDACO<\/strong><\/p>\n<p><strong>RICHIAMATA <\/strong>integralmente la propria ordinanza n. 20 prot. N. 20292 del 10\/12\/2021 con la quale si stabiliva, tra l\u2019altro, il divieto di stazionamento per le persone con decorrenza dal 13.12.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i venerd\u00ec, dalle ore 01.00 alle ore 06.00, nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico nel centro abitato di CASTELNOVO NE\u2019 MONTI, cos\u00ec meglio individuate:<br \/>\n<strong>Centro storico di Castelnovo ne Monti. Via Franceschini, Via Vittorio Veneto, Via Roma, Via del Castello, Via I Maggio, Piazza Peretti, Piazza della Luna, Piazza Martiri, Piazzale Matteotti, Piazza Gramsci;<\/strong><\/p>\n<p><strong>CONSIDERATO CHE, <\/strong>per mero errore materiale, nella sopracitata ordinanza \u00e8 stata omessa nel divieto di stazionamento la giornata del sabato dalle ore 01.00 alle ore 06.00;<br \/>\n<strong>RITENUTO <\/strong>pertanto necessario di apportare le seguenti rettifiche all\u2019ord. N. 20 del 10\/12\/2021 Prot. N. 20292;<\/p>\n<h2>ORDINA<\/h2>\n<p><strong>DI RETTIFICARE <\/strong>la propria ordinanza n. 20 del 10\/12\/2021 Prot. N. 20292 come segue: con decorrenza 13.12.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i venerd\u00ec e sabato, dalle ore 01.00 alle ore 06.00, nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico nel centro abitato di CASTELNOVO NE\u2019 MONTI, cos\u00ec meglio individuate:<\/p>\n<p><strong>Centro storico di Castelnovo ne Monti. Via Franceschini, Via Vittorio Veneto, Via Roma, Via del Castello, Via I Maggio, Piazza Peretti, Piazza della Luna, Piazza Martiri, Piazzale Matteotti, Piazza Gramsci;<br \/>\n<\/strong><strong>SIA DISPOSTO IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO <\/strong>per le persone;<\/p>\n<p><strong>DI DARE ATTO <\/strong>che resta confermato quant\u2019altro disposto con la sopracitata ordinanza ovvero: \u201ccon decorrenza dal 13.12.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i gioved\u00ec, i venerd\u00ec, i sabati, le giornate prefestive e festive infrasettimanali, dalle ore 22,00 alle ore 03,00 del giorno seguente, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico cos\u00ec meglio individuate:<br \/>\n<strong>Parco Coop, sito in via Monzani 1f<br \/>\n<\/strong>nonch\u00e9 all\u2019interno dei locali e nelle aree di pertinenza, anche private, delle attivit\u00e0 artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che sulla predetta viabilit\u00e0 si affacciano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>SIA OBBLIGATORIO <\/strong>per coloro che vi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica), in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti, indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunit\u00e0 od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1\/2\/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l\u2019uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, fumare, etc \u2026);<\/li>\n<li><strong>SIA VIETATO <\/strong>da parte di tutte le attivit\u00e0 artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, vendere\/cedere per asporto (anche attraverso distributori automatici) bevande alcoliche e\/o analcoliche in ogni forma (dietro corrispettivo o gratuitamente), congiuntamente o disgiuntamente da alimenti;<\/li>\n<li><strong>SIA VIETATO <\/strong>nelle aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i muretti di delimitazione delle propriet\u00e0 pubbliche e private, consumare o detenere bevande alcoliche e\/o analcoliche pronte per il consumo;<\/li>\n<li><strong>SIA VIETATO <\/strong>nelle aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i muretti di delimitazione delle propriet\u00e0 pubbliche e private, detenere bevande alcoliche e\/o analcoliche in contenitori di vetro o alluminio anche se chiuse o non pronte per il consumo;<\/li>\n<li><strong>SIANO COMUNQUE VIETATI <\/strong>affollamenti o assembramenti per il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<h3>AVVERTE CHE<\/h3>\n<ul>\n<li>si ritiene quanto sopra nell\u2019interesse pubblico ma anche delle attivit\u00e0 imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e\/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di limitazione dell\u2019attivit\u00e0;<\/li>\n<li>In conformit\u00e0 a quanto previsto dall\u2019Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l\u2019obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all\u2019esterno, resta fermo, tra l\u2019altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L\u2019utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato e nelle situazioni di affollamento, anche all\u2019aperto;<\/li>\n<li>le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;<\/li>\n<li>nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste ai sensi dell\u2019articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall\u2019art. 13, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00 nonch\u00e9, per le attivit\u00e0, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 3 della L. n\u00b0 241\/90 il Responsabile del procedimento in oggetto \u00e8 il Responsabile dell\u2019Area Urbanistica Edilizia Privata e Attivit\u00e0 Produttive;<\/li>\n<li>ai sensi dell\u2019art. 3 comma 4 della L. n\u00b0 241\/1990 avverso il presente provvedimento pu\u00f2 essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n\u00b0 104\/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia- Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all\u2019Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n\u00b0 1199\/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;<\/li>\n<\/ul>\n<h3>INVITA<\/h3>\n<p>i titolari della attivit\u00e0 in questione a comunicare\/pubblicizzare con celerit\u00e0 quanto sopra alla loro clientela nelle forme che riterranno pi\u00f9 efficaci ed ad attivare adeguate misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, di persone all\u2019interno, all\u2019ingresso\/uscita ed in prossimit\u00e0 dei loro locali e, per quanto nelle loro possibilit\u00e0, anche nelle aree pubbliche adiacenti;<\/p>\n<h3>DISPONE CHE<\/h3>\n<ul>\n<li>la presente ordinanza di rettifica sia: &#8211; pubblicata all&#8217;Albo Pretorio del Comune di CASTELNOVO NE MONTI;<\/li>\n<li>pubblicata sul sito WEB del Comune di CASTELNOVO NE MONTI;<\/li>\n<li>comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;<\/li>\n<li>comunicata alla Questura di Reggio Emilia;<\/li>\n<li>comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;<\/li>\n<li>comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;<\/li>\n<li>trasmessa al Comando Compagnia Carabinieri di CASTELNOVO NE\u2019 MONTI;<\/li>\n<li>trasmessa al Comando di Polizia Locale dell\u2019Unione Montane dei Comuni dell\u2019Appennino Reggiano;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8211; notificata alle attivit\u00e0 artigianali, commerciali ed ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che si affacciano sulla viabilit\u00e0 citata nel dispositivo;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Castelnovo ne\u2019 Monti, li 15\/12\/2021<\/strong><br \/>\n<strong>Il Sindaco<\/strong><br \/>\n<strong>Enrico Bini<\/strong><\/p>\n<h2>Allegati<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/ord.-n.-22_2021-modifica-ord.-n.-20_2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>L&#8217;ordinanza firmata dal Sindaco<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL SINDACO RICHIAMATA integralmente la propria ordinanza n. 20 prot. N. 20292 del 10\/12\/2021 con la quale si stabiliva, tra l\u2019altro, il divieto di stazionamento per le persone con decorrenza dal 13.12.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i venerd\u00ec, dalle ore 01.00 alle ore 06.00, nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14133,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-23686","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-istituzionali"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23686"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23686\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23749,"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23686\/revisions\/23749"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14133"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archiviofficina48.it\/castelnovonemonti\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}